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e amministratori di societa di capitale
Responsabilità
patrimoniale dei dipendenti e degli amministratori di societa di capitale
INPS:
circolare numero 69 del 26-4-2004.
L'INPS ribadisce i chiarimenti i forniti ai fini fiscali dall’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 178/E del settembre 2003:
i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze assicurative,
stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative, contrattuali
o interne che sanciscono l’obbligo di tenere indenni i propri
dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio
per danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni,
non costituiscono fringe benefit e non concorrono, pertanto,
alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art.
51 del TUIR (ex art. 48).
www.inps.it
Polizza RC patrimoniale dei quadri,
dei dirigenti e degli amministratori di società di capitale
- Deducibilità.
Con la risoluzione n. 178 del 9.9.2003 l'Agenzia delle Entrate
sancisce il principio per il quale, nel caso in cui l'obbligo
a carico della società sia previsto dalla legge o dal Contratto
di lavoro o da una delibera adottata dall'assemblea ordinaria
dei soci, i premi assicurativi corrisposti per la stipula
di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere
patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti della società
dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità
civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti
della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti
dagli stessi amministratori o dipendenti nell'esercizio dei loro
incarichi e funzioni, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti
e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto
profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano
diritto, non costituiscono fringe benefit e non concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti
beneficiari.
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segnalata da Luigi Pagnotta - AEC Broker (www.merloni.net).
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