ART. 19.
(Premi con franchigia).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti
dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia
di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee
forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è abrogato.
ART. 20.
(Attuario incaricato).
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche
relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio
dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
l'assicuratore individua un attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle attività produttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività
dell'attuario incaricato.
ART. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi
assicurativi nel settore della RC auto).
1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti
al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è
tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in
deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi
alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito
presso il Ministero delle attività produttive un comitato
di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi
tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti
nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le
differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica
italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento
degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato
incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il
funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai
predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità
o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una
banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente
operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare
all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP.
I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che
operano nel territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei
vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della
banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione
con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro delle attività produttive".
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali
adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono
da considerare privi di efficacia.
ART. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per
i veicoli a motore).
1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
è sostituito dal seguente:
"ART. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza
e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi,
nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese
che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le
condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio
della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di
assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito
di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero
territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza
di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita
dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono
agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni
di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti
da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti
ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza
indicata nella polizza.
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In
caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione
è raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 23.
(Modalità di risarcimento del danno).
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo
5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica
anche nel caso di danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo
2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni
subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore
la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione
dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso
in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore
ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato
a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione
di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione
del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è
sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione
attestante l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.
57, è sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura
non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia,
si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica
su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto
di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione
corrispondenti all'età del soggetto leso.
ART. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale).
1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"ART. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque,
al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo
di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un
contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od
occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una
polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di
un contratto di assicurazione è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se
stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della
lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro
non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se
il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.
Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua attività nel territorio
dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona
offesa".
ART. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano
distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con
le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad
almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di
mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre
attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a
singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria
pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di
euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata
elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata".
ART. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri).
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole:
"e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti:
"del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e".
2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: "La richiesta
deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione
del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e". |