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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie
Circolare 6 giugno 2002 n. 8756
Normativa applicabile agli appalti pubblici "sottosoglia".
1. Il frequente ricorso ad appalti pubblici, con particolare riguardo
al settore dei servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, aventi un importo inferiore alla soglia di
applicazione prevista dalla legislazione comunitaria, rende opportuno
fornire elementi interpretativi che chiariscano la normativa europea
applicabile in subiecta materia, alla luce della più recente
giurisprudenza comunitaria (cfr. ordinanza 3 dicembre 2001, in
C-59/00, e sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324, Teleaustria
c. Post & Telekom Austria), la quale ha ribadito che anche
quando taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione
delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici,
ciò non significa che detti appalti di modesto rilievo
economico siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto
comunitario, pacifico essendo che le amministrazioni aggiudicatrici
che li stipulano sono comunque tenute a rispettare i principi
fondamentali del Trattato.
2. Con la presente circolare si intende allora mettere a fuoco
i principi e le regole di condotta applicabili all'aggiudicazione
di tali appalti, evidenziando le norme di diritto primario contenute
nel Trattato CE, che, come tali, si applicano a tutti gli appalti
pubblici, ivi compresi quelli che sfuggono all'applicazione di
specifiche direttive. Si ricorda, in proposito, che una recente
comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni
nel diritto comunitario (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
C 121 del 29 aprile 2000) ha sottolineato che, benchè il
Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti
pubblici, nè delle concessioni, molte delle sue disposizioni
sono rilevanti in materia.
Si tratta delle norme del Trattato che presidiano e garantiscono
il buon funzionamento del mercato unico, ossia: le norme che vietano
qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (art.
12, paragrafo 1, ex art. 6, paragrafo 1); le norme relative alla
libera circolazione delle merci (articoli 28, ex 30, e seguenti),
alla libertà di stabilimento (articoli 43, ex 52, e seguenti),
alla libera prestazione di servizi (articoli 49, ex 59, e seguenti)
nonchè le eccezioni a tali norme previste agli articoli
30, 45 e 46 (ex articoli 36, 55 e 56); le disposizioni dell'art.
86 (ex 90) del Trattato.
3. La Corte di giustizia ha in particolare statuito che "sebbene
le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il
cui valore supera un determinato limite previsto espressamente
in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore
comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose
previste in tali direttive non sono adeguate allorchè si
tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che
questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto
comunitario" (v., in tal senso, ordinanza 3 dicembre 2001,
in C-59/00, punto 19).
Già in precedenza il giudice comunitario aveva sottolineato
la necessità del rispetto del principio di trasparenza
anche per gli appalti non rientranti espressamente nella sfera
di applicazione di una direttiva, ricordando che "nonostante
il fatto che siffatti contratti, allo stadio attuale del diritto
comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva
93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono ciò
nondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato
in generale, e il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità in particolare (sentenza 7 dicembre 2000, in
C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, punto 60).
Prendendo le mosse da siffatte considerazioni la Corte di giustizia
ha rimarcato che anche per un appalto pubblico di lavori non eccedente
il valore limite previsto dalla direttiva 93/37, "l'art.
30 del Trattato osta a che un'amministrazione aggiudicatrice inserisca
nel capitolato d'oneri relativo al detto appalto una clausola
che prescrive per l'esecuzione di tale appalto l'impiego di un
prodotto di una determinata marca senza aggiungere la menzione
o "equivalente" (Corte giust. ord.
3 dicembre 2001 cit, ove si mette in rilievo come la riserva del
mercato ai soli offerenti che intendano utilizzare materiali prodotti
in un certo Stato, nella specie l'Irlanda, può ostacolare
le correnti d'importazione nel commercio intracomunitario, in
contrasto con l'art. 30 del Trattato; v., in tal senso, sentenza
Corte giust. 24 gennaio 1995, causa C-359/93, Commissione/93).
4. Anche il Consiglio di Stato, riconoscendo la giurisdizione
del giudice amministrativo in un appalto di servizi di importo
inferiore a quello previsto dalla disciplina comunitaria, ai sensi
dell'art. 33, lettera d), nel testo attuale del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e dell'art. 6, comma 1, della legge n. 205 del
2000, ha richiamato e condiviso gli orientamenti della Corte di
giustizia, puntualizzando che norme comunitarie vincolanti ben
possono imporsi oltre il ristretto ambito applicativo delle direttive
sugli appalti e che i sistemi di scelta del contraente ispirati
alla par condicio presentano sempre i medesimi requisiti strutturali
e richiedono, sul fronte del contenzioso, le medesime tecniche
di indagine e giudizio
(cfr. decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio
2002, n. 934, Consiglio nazionale dei chimici c. Azienda elettrica
città di Bolzano). In un'altra precedente decisione i giudici
di Palazzo Spada avevano già esteso la giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie pertinenti a gare ad
evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria
espletate da una società avente i caratteri sostanziali
dell'organismo di diritto pubblico (cfr. decisione del Consiglio
di Stato, sezione VI, 2 marzo 2001, n. 1206, relativa a Poste
Italiane S.p.a.).
Nelle citate decisioni, i giudici amministrativi hanno richiamato
la posizione della Commissione UE, secondo la quale, anche nei
casi in cui non trova applicazione la direttiva sugli appalti
di servizi (in particolare, nel caso delle concessioni di pubblici
servizi) la scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle
norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi
e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non
discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza.
Si impone così una scelta ispirata a criteri obiettivi
e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza
tra i soggetti interessati (v. i progetti di comunicazione interpretativa
della Commissione del 24 febbraio 1999 e del 12 aprile 2000; v.
anche, per l'affermazione dei medesimi principi e per la rilevanza
generale degli obblighi di trasparenza nella scelta dei contraenti,
specie quando si tratta di servizi pubblici, Corte di giustizia
CE, 7 dicembre 2000, C-324/98).
La giurisprudenza amministrativa, pur citando principi espressi
dalla Corte di giustizia con riferimento alle concessioni di servizi
pubblici, che è figura diversa dall'appalto di servizi,
ha riconosciuto agli stessi "una portata generale che può
adattarsi ad ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito
applicativo delle direttive sugli appalti. Del resto, è
utile ricordare che la tradizione dell'ordinamento interno è
sempre stata quella di favorire la libera scelta del concessionario,
introducendo ampie deroghe al regime dell'evidenza pubblica, e
di considerare con maggior rigore, all'opposto, proprio la scelta
del contraente appaltatore" (dec. n. 934/2002 cit.).
5. Per delimitare correttamente l'ambito di applicazione della
presente circolare che intende fornire il quadro normativo applicabile
agli appalti di servizi sottosoglia, e più in generale
ai contratti di appalto ed alle fattispecie pattizie della pubblica
amministrazione non interessate da normative comunitarie di dettaglio,
è utile richiamare altre due circolari di questo Dipartimento
(cfr. circolare n. 12727 in tema di "Affidamento a società
miste della gestione di servizi pubblici locali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2001 e circolare
n. 3944 del 1 marzo 2002 in tema di "Procedure di affidamento
delle concessioni di servizi e di lavori" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002) con le quali, con
riferimento al regime di gestione dei servizi pubblici locali
anteriore alle modifiche apportate all'art. 113 del decreto legislativo
del 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 35 della legge finanziaria
per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), si è precisata
la normativa applicabile in tema di affidamento della gestione
di servizi pubblici locali a società miste (pubblico-privato).
Si è in particolare chiarito che "la normativa europea
in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova
applicazione (e pertanto l'affidamento diretto della gestione
del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure
di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo
quando manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra l'ente
pubblico e il soggetto gestore, come nel caso, secondo la terminologia
della Corte di giustizia, di delegazione interorganica o di servizio
affidato, in via eccezionale, "in house (cfr. Corte di giustizia,
sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal).
In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente
locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle
direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui
l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona
(giuridica) realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.
Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie per controllo
analogo s'intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti
pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione
si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario
stringente dell'ente pubblico sull'ente societario.
In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione
del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure
di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie
innanzi citate".
6. Dall'esame delle coordinate fin qui esposte si ricava il corollario
alla stregua del quale anche per gli appalti pubblici sottosoglia,
e più in generale per i contratti stipulati da pubblici
soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il
diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta,
in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza
eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni
tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione,
che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione
di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino
la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza
nel mercato unico europeo.
Alla stregua dei principi comunitari fin qui tratteggiati, si
ricava, infatti, come le pubbliche amministrazioni, che intendono
stipulare contratti non regolamentati sul piano europeo, pur non
essendo vincolate da regole analitiche in punto di pubblicità
e di procedura, siano comunque tenute ad osservare criteri di
condotta che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie
ed alla sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato
comune, consentano senza discriminazioni su base di nazionalità
e di residenza, a tutte le imprese interessate di venire per tempo
a conoscenza dell'intenzione amministrativa di stipulare il contratto
e di giocare le proprie chances competitive attraverso la formulazione
di un'offerta appropriata.
Siffatti canoni devono in definitiva guidare l'amministrazione
nel valutare e nel dosare il tipo di procedura congruo in relazione
alle peculiarità del caso concreto, anche accedendo ad
una interpretazione del quadro normativo interno che tenga conto
della primautè del diritto europeo ora cristallizzata dal
nuovo testo dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Tali essendo i principi ricavabili dall'ordinamento comunitario,
questo Dipartimento invita le amministrazioni interessate a conformarsi
alle ricordate prescrizioni in sede di stipulazione di contratti
sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive.
Si segnala conclusivamente che le inosservanze delle regole comunitarie
sopra descritte potrebbero rendere lo Stato italiano destinatario
di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre
l'attivazione di consequenziali provvedimenti.
Roma, 6 giugno 2002
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2002
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