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Home > Approfondimenti > Legge 5 marzo 2001, n. 57 Legge 5 marzo 2001 n. 57 La legge 5 marzo 2001 n. 57 ha stabilito la griglia degli importi per il risarcimento del danno biologico subito in seguito ad incidente stradale. La Legge disciplina soltanto il "danno biologico", la lesione dell'integrita psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che deriva dai sinistri stradali (restano escluse tutte le altre tipologie di danni) ed esclusivamente il danno "di lieve entita", vale a dire fino a 9 punti di invalidita. La disciplina, che va ad integrare la legge 39/77, fissa il valore-base del primo punto di invalidita permanente in Lit. 1.200.000 e stabilisce che il risarcimento deve aumentare in maniera piu che proporzionale con l'aumentare dell'invalidita accertata e deve diminuire in funzione dell'eta del danneggiato. A tal fine e stato stabilito un moltiplicatore per l'aumento dei punti di invalidita e un demoltiplicatore (in misura fissa, pari a 0,5) per l'aumento d'eta. Il comma 4 lascia al giudice la valutazione circa la possibilita di operare scostamenti rispetto all'entita del risarcimento calcolata con i criteri di cui sopra "tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato". Si tratta del 60% del totale, cioe della parte piu consistente dell'esborso per le compagnie che viene risarcito dalle assicurazioni come il semplice "colpo di frusta", tipico nel settore auto e altri traumi che determinano gravi condizioni di invalidita come esiti di fratture e di lesioni articolari, crisi convulsive di tipo epilettico, perdita di organi interni. La Legge 57/2001 porta, di fatto, ad un contenimento ed una diminuzione dei risarcimenti che sono allineati verso parametri piu bassi rispetto a quelli praticati in precedenza dai Giudici di Pace e dai Tribunali Italiani che avevano adottato a maggioranza in modo uniforme sul territorio nazionale la tabella del Tribunale di Milano. Tabella Legislativa
del danno biologico |
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