Sanzioni
tributarie - circolare ANIA n. 61 del 12 marzo 2004. Fonte: Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2004
A
parere del gruppo consultivo legale dell'Ania, la diminuzione
patrimoniale subita da una persona giuridica in seguito al pagamento
di una sanzione pecuniaria tributaria ai sensi dell'articolo 7
del decreto n. 269 del 2003 non può formare oggetto di
apposita assicurazione, poiché, garantendo tale tipo di
rischio si verrebbe ad annullare la funzione deterrente che ogni
sanzione reca in sé a presidio di norme di condotta.
Una polizza del genere, se stipulata, risulterebbe pertanto nulla
per illiceità della causa.
Invece, la diminuzione patrimoniale subita da una persona fisica,
un'associazione, un ente o una stessa persona giuridica, che abbia
pagato una sanzione pecuniaria tributaria in via di solidarietà
con l'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 472 del
1997, resta ancora oggi assicurabile nei limiti chiariti dalla
medesima associazione nella circolare del 30 luglio 1998.
Sanzioni fiscali: non si applicano
piu' agli amministratori delle societa', ma esclusivamente alle
persone giuridiche.
L'art. 7 del decreto legge 269/2003 collegato alla Finanziaria
2004, entrato in vigore dal 2 ottobre, stabilisce che: "le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di
società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente
a carico della persona giuridica".
Le nuove disposizioni "si applicano alle violazioni non ancora
contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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